Legge 407/1998: chi sono i beneficiari e quali tutele sono previste
20.02.2026

Legge 407/1998: chi sono i beneficiari e quali tutele sono previste

 

Legge 407/1998: tutele per orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

La Legge 23 novembre 1998, n. 407 introduce misure di tutela e sostegno a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Tra i beneficiari rientrano, in particolare, orfani e coniugi delle vittime, ai quali l’ordinamento riconosce specifiche agevolazioni anche in ambito lavorativo.

La normativa si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le categorie protette, prevedendo diritti e strumenti finalizzati alla tutela sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro.

 

Chi sono i beneficiari della Legge 407/1998

La legge si applica:

  • alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • agli orfani e coniugi superstiti delle vittime;
  • ai familiari individuati dalla normativa nei casi previsti.

Ai fini lavorativi, gli orfani e i coniugi superstiti rientrano tra i soggetti indicati dall’articolo 18 della Legge 68/1999, che disciplina le categorie protette diverse dalle persone con disabilità.

Nel corso degli anni, l’ambito soggettivo di applicazione della Legge 407/1998 è stato progressivamente ampliato attraverso interventi legislativi successivi. In particolare:

  • la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 34, comma 1) ha esteso le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della Legge 407/1998 al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi;
  • il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 16-bis), convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha esteso l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della Legge 407/1998 ai medici, agli operatori sanitari e al personale impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto una patologia dalla quale sia derivata la morte o un’invalidità permanente in conseguenza dell’attività di servizio.

 

Collocamento obbligatorio e diritto all’assunzione

L’articolo 1 della Legge 407/1998 prevede specifiche misure in materia di pubblico impiego, stabilendo un diritto di precedenza e di assunzione obbligatoria per i soggetti beneficiari.

Successivamente, con il coordinamento operato dalla Legge 68/1999, gli orfani e i coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono stati inseriti tra i destinatari delle quote di riserva previste per le categorie protette (art. 18).

Questo significa che:

  • le aziende pubbliche e private soggette agli obblighi della Legge 68/99 devono riservare una quota di posti anche a questi soggetti;
  • tali lavoratori possono essere avviati al lavoro attraverso i servizi competenti per il collocamento mirato.
     

Quali agevolazioni sono previste

La Legge 407/1998 e la normativa successiva di coordinamento prevedono ulteriori misure di tutela a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Accanto alle misure in materia di lavoro, l’ordinamento prevede:

  • benefici economici a favore dei familiari superstiti;
  • trattamenti previdenziali dedicati e maggiorazioni contributive nei casi previsti;
  • agevolazioni fiscali e assistenziali;
  • titoli di preferenza in graduatorie pubbliche e concorsi.
     

La Legge 407/1998 si configura come uno strumento di tutela volto a riconoscere diritti e opportunità lavorative non solo agli orfani e ai coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ma anche ai familiari individuati dalla normativa successiva che ha progressivamente ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Nel quadro delle categorie protette, tali soggetti rientrano tra i beneficiari delle quote di riserva previste dall’articolo 18 della Legge 68/1999, contribuendo al funzionamento del sistema di collocamento obbligatorio e alla realizzazione di un modello di inclusione fondato su principi di tutela, responsabilità sociale e rispetto degli obblighi normativi.

 

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