Legge 68/99: come si calcolano le quote di riserva
07.06.2024

Legge 68/99: come si calcolano le quote di riserva

 

Quote di riserva: cosa dice la normativa

La Legge n. 68 del 12 Marzo 1999 sancisce un obbligo per le aziende pubbliche e private. Questa normativa è stata introdotta per garantire un ambiente inclusivo nei contesti lavorativi. Si tratta della legge "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Secondo la Legge 68/99 i datori di lavoro sono tenuti ad assumere professionisti appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva che dipendono dalla dimensione aziendale

  • 1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;

  • 2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;

  • 7% del personale occupato (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18) da 51 a 150 dipendenti;

  • 7% del personale occupato (Articolo 1) e 1% dei personale occupato (Articolo 18) se sono presenti più di 151 dipendenti.

 

I soggetti appartenenti alle categorie protette

La Legge 68/99 individua due macrocategorie di soggetti appartenenti alle categorie protette. In particolare, l’Articolo 1 individua come appartenenti alle categorie protette:

  •  Persone con invalidità civile di grado superiore al 45%;

  •  Invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;

  •  Non vedenti e sordomuti;

  •  Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

 

L’Articolo 18 individua come appartenenti alle categorie protette persone che non ricadono direttamente nella macrocategoria precedente: 

  • Orfani e coniugi di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni;

  • Coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro;

  •  Profughi italiani rimpatriati (con status riconosciuto ai sensi della L. 763/81);

  •  Orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 407/98).

 

Dimensioni aziendali: chi non rientra nel calcolo

Non sono considerati nel conteggio dell’organico aziendale, per l'obbligo di assunzione di personale appartenente alle categorie protette, i seguenti lavoratori:

  • gli apprendisti;

  • i dirigenti;

  • i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;

  • i lavoratori che svolgono attività a domicilio;

  • le categorie protette già impiegate;

  • i lavoratori divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro con un grado di invalidità pari o superiore al 60%, o che vengono avviati al lavoro senza il coinvolgimento obbligatorio del collocamento;

  • i lavoratori con contratto a termine della durata massima di 6 mesi;

  • i lavoratori per i quali l'azienda versa un premio INAIL superiore al 60 per mille;

  • i lavoratori occupati tramite contratto di somministrazione con durata inferiore a 12 mesi.

 

Invio del Prospetto Informativo

Una volta comprese le effettive dimensioni aziendali, le imprese, in relazione agli obblighi stabiliti dalla Legge 68/99, sono tenute a inviare il Prospetto Informativo alla regione o provincia autonoma di appartenenza.

La trasmissione del prospetto deve avvenire entro il 31 gennaio, tramite modalità telematica come indicato nel Decreto interministeriale del 2 novembre 2010. Il prospetto riguarda la situazione occupazionale dell'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. Non è necessario inviare il prospetto ogni anno, ma solo se si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione occupazionale tali da influenzare la quota di riserva prevista.

 

Esoneri dall'obbligo di assunzione

La Legge 68/99 prevede alcune condizioni in cui un'azienda può essere esonerata dall'obbligo di assunzione delle categorie protette. Gli esoneri sono concessi in base a specifiche situazioni aziendali e operative:

  • motivi oggettivi: quando l'attività dell'azienda presenta caratteristiche particolari che rendono difficile l'assunzione di persone con disabilità (ad esempio, lavori particolarmente gravosi o pericolosi).

  • esonero parziale: le aziende con oltre 35 dipendenti possono richiedere un esonero parziale dall'obbligo, pagando un contributo esonerativo di €39,21 per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore non assunto.

  • convenzioni: le aziende possono stipulare convenzioni con gli uffici competenti per pianificare gradualmente l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

  • esclusioni specifiche: alcune categorie di aziende, come quelle del settore della difesa nazionale o le piccole imprese con meno di 15 dipendenti, possono essere esentate dall'obbligo di assunzione.

 

 

Sei un’azienda e vuoi saperne di più sull’applicazione della Legge 68/99? Contattaci.

Iscriviti alla nostra newsletter