Riduzione dell’organico e categorie protette: normative e obblighi
04.10.2023

Riduzione dell’organico e categorie protette: normative e obblighi

 

Legge 68/99: di cosa si tratta

 

La Legge 68/99 è stata promulgata il 12 Marzo del 1999 ed è anche nota come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La normativa prevede tutele e agevolazioni specifiche per i lavoratori delle categorie protette, con l'obiettivo di favorire la loro inclusione nel mondo del lavoro.

 

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

 

La Legge, considerata una pietra miliare per i diritti delle persone con disabilità in Italia, è stata soggetta ad ampie modifiche nel corso degli anni, le quali hanno portato a un significativo incremento degli strumenti di tutela a favore dei lavoratori disabili e delle fasce deboli.


 

Le quote di riserva e gli obblighi per le aziende

 

Secondo la Legge 68/99, i datori di lavoro (pubblici e privati) sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva che dipendono dalla dimensione aziendale

 

  • 1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;

  • 2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;

  • 7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18), da 51 a 150 dipendenti;

  • 7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1% dei lavoratori occupati (Articolo 18), se sono presenti più di 151 dipendenti.


 

Riduzione di organico

 

La normativa vigente, come specificato nella nota n. 966/2001 dell’Ispettorato del lavoro, stabilisce che in caso di riduzione dell’organico al di sotto della soglia delle quote di riserva, l’azienda non è più tenuta ad assumere personale appartenente alle categorie protette, ma potrebbe comunque incorrere in alcune sanzioni.

 

Difatti, come chiarito dalla nota dell’Ispettorato del lavoro del 18 luglio 2018, l'azienda che non provvede all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, è soggetta a sanzioni amministrative qualora dovesse subire una riduzione dell'organico oltre tale periodo. In questo caso le sanzioni applicate verranno calcolate a partire dal 61° giorno e fino a quello in cui l'obbligo viene meno a seguito della riduzione delle dimensioni aziendali.

 

Per evitare tali sanzioni, l’azienda deve aver sanato la violazione prima della riduzione dell’organico, effettuando l’assunzione richiesta o presentando la richiesta di assunzione agli uffici competenti entro 60 giorni dalla scadenza dell’obbligo.

 

Nel caso in cui l’azienda, a seguito della riduzione dell’organico, abbia effettivamente sanato la violazione e poi, in un momento successivo, cresca nuovamente al punto da superare la dimensione aziendale prevista per l’applicazione delle quote di riserva, è importante sottolineare che l’obbligo di assunzione tornerà in vigore

 

Infine, va precisato che non sono considerati nel conteggio dell’organico aziendale, per l'obbligo di assunzione di personale appartenente alle categorie protette, i seguenti lavoratori:

 

  • gli apprendisti;

  • i dirigenti;

  • i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;

  • i lavoratori che svolgono attività a domicilio;

  • le categorie protette già impiegate;

  • i lavoratori che diventano invalidi durante il corso del rapporto di lavoro con un grado di invalidità pari o superiore al 60%, o che vengono avviati al lavoro senza il coinvolgimento obbligatorio del collocamento;

  • i lavoratori con contratto a termine della durata massima di 6 mesi;

  • i lavoratori per i quali l'azienda versa un premio INAIL superiore al 60 per mille;

  • i lavoratori occupati tramite contratto di somministrazione con durata inferiore a 12 mesi.

 

 

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