Legge n. 85/2023: il nuovo fondo in favore degli under 35 appartenenti alle categorie protette
03.11.2023

Legge n. 85/2023: il nuovo fondo in favore degli under 35 appartenenti alle categorie protette

 

Legge 68/99: evoluzione delle norme sull’inclusione lavorativa

 

La Legge 68/99 è stata promulgata il 12 Marzo del 1999 ed è anche nota come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato

La Legge, considerata una pietra miliare per i diritti delle persone con disabilità in Italia, è stata soggetta ad ampie modifiche nel corso degli anni, le quali hanno portato a un significativo incremento degli strumenti di tutela a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie protette.

Il 3 luglio 2023, un nuovo capitolo nella storia legislativa dell’inclusività italiana si è aperto con la promulgazione della Legge n. 85, risultato della conversione del D.l. del 4 maggio 2023, n. 48. Questa legge introduce ulteriori misure per affrontare le sfide legate all'inclusione sociale e all'occupazione lavorativa in modo più ampio.

 

Il nuovo fondo della Legge n. 85/23: a chi è destinato

 

Con la Legge 85/2023 è stato istituito un fondo in favore dei giovani, tra i 18 e i 35 anniappartenenti alle categorie protette e assunti con contratto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

L'obiettivo principale di questo fondo è riconoscere un contributo in favore delle organizzazioni del Terzo Settore e delle associazioni coinvolte nel processo di trasmigrazione, al fine di incentivare il coinvolgimento diretto dei giovani con disabilità nel mondo lavorativo.

In particolare, potranno accedere alle agevolazioni le imprese che rientrano tra le seguenti categorie:

 

  • enti del Terzo settore;

  • organizzazioni di volontariato, interessate alla trasmigrazione al RUNTS;

  • associazioni di promozione sociale, interessate alla trasmigrazione al RUNTS;

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

Secondo quanto stabilito nell'art. 28 della Legge, il fondo sarà finanziato tramite la riassegnazione di somme non utilizzate provenienti da provvedimenti precedenti, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023

Per garantire un'attuazione efficace di questo programma, saranno definite modalità precise di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, nonché procedure di controllo. Queste verranno delineate attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024

 

 

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