Categorie protette e lavoratori fragili: il lavoro agile
25.10.2023

Categorie protette e lavoratori fragili: il lavoro agile

 

Lavoro agile per le categorie protette: normativa e disciplina generale

 

Il lavoro agile, noto anche come smart working, è una modalità di esecuzione del lavoro che consente flessibilità di orario e di sede. Disciplinato dalla Legge n. 81 del 2017, il lavoro agile è definito come un'attività subordinata svolta sia internamente che esternamente all'azienda. Questa modalità richiede:
 

  • l’esistenza di un accordo tra le parti

  • la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici;

  • una direttiva che indichi la percentuale del lavoro svolto all'esterno dei locali aziendali, con i limiti della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

 

La disciplina del lavoro agile impone la definizione di orari e condizioni di riposo per i dipendenti, oltre a misure di disconnessione tecnologica. Le linee guida del lavoro agile sono state adottate, sia nel settore pubblico che in quello privato, con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra tempo libero e lavoro. 

 

Modalità di svolgimento del lavoro agile

 

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinato da un apposito accordo che deve contenere:

 

  • il regolamento relativo alle modalità di svolgimento del lavoro al di fuori dei locali aziendali, compresi i poteri direttivi del datore di lavoro e gli strumenti impiegati dal lavoratore;

  • con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della Legge 300/1970, la direttiva che individua le condotte che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;

  • la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Nel caso di recesso da parte dell’azienda dal lavoro agile è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni. Quest’ultimo viene elevato a 90 giorni nel caso in cui il recesso riguardasse un rapporto di lavoro agile con un lavoratore appartenente alle categorie protette (per consentirgli un'adeguata riorganizzazione del proprio percorso lavorativo in relazione alle sue esigenze).

 

Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori

 

Per “lavoratore fragile” si intende quel lavoratore che presenta patologie o disabilità preesistenti, le quali potrebbero comportare conseguenze anche molto gravi in caso di infezione da Covid-19.

La condizione di “lavoratore fragile” è temporanea e correlata all’emergenza pandemica da COVID-19. La fragilità del lavoratore dipende:

 

  • dall’età;

  • dalle patologie pregresse che incrementano la sua vulnerabilità.

 

Il Decreto Proroghe 2023 ha esteso la possibilità di svolgere lo smart working per i lavoratori ritenuti "fragili" fino a dicembre 2023, sia nel settore privato che in quello pubblico. Mentre nel settore privato è stata concessa una proroga anche per i genitori di figli minori di 14 anni, nel settore pubblico tale estensione non è stata prevista.

 

Secondo l'articolo 8 del Decreto Proroghe, che sostituisce il comma 306 dell'articolo 1 della Legge 197 del 29 dicembre 2022, Il termine per il diritto di lavoro agile per i lavoratori fragili è stato spostato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.



 

Sei un’azienda e vuoi saperne di più sull’applicazione della Legge 68/99? Contattaci.

 

Iscriviti alla nostra newsletter