Collocamento mirato e rifiuto dell’offerta lavorativa cosa prevede la normativa
26.09.2025

Collocamento mirato e rifiuto dell’offerta lavorativa cosa prevede la normativa

Il funzionamento del collocamento mirato

La Legge n. 68 del 12 Marzo 1999 sancisce un obbligo per le aziende pubbliche e private. Questa normativa è stata introdotta per garantire l'inclusione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Si tratta della legge "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Secondo la Legge 68/99 i datori di lavoro sono tenuti ad assumere professionisti appartenenti alle categorie protette in percentuale crescente in funzione delle dimensioni aziendali:

  • 1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;

  • 2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;

  • 7% del personale occupato (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18) da 51 a 150 dipendenti;

  • 7% del personale occupato (Articolo 1) e 1% dei personale occupato (Articolo 18) se sono presenti più di 151 dipendenti.

 

Chi ha diritto al collocamento mirato

Beneficiano del collocamento mirato tutte le persone appartenenti alle categorie protette, come definito dalla Legge 68/99 e le relative modifiche successive. 

In particolare, la Legge 68/99 stabilisce che possono accedere al collocamento mirato:

  •  Persone con invalidità civile di grado superiore al 45%;

  •  Invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;

  •  Non vedenti e sordomuti;

  •  Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

  • Orfani e coniugi di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni;

  • Coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro;

  •  Profughi italiani rimpatriati (con status riconosciuto ai sensi della L. 763/81);

  •  Orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 407/98).

 

Obblighi per i lavoratori iscritti al collocamento mirato

Una volta iscritti, i lavoratori sono tenuti a:

  • presentarsi alle convocazioni del Centro per l’Impiego;
  • accettare proposte di lavoro congrue rispetto al proprio profilo e alle capacità lavorative certificate;
  • partecipare a colloqui e iniziative di politica attiva del lavoro.

 

La congruità dell’offerta viene valutata sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto delle mansioni, del livello retributivo, della distanza dal luogo di lavoro e delle condizioni di salute della persona.

 

Rifiuto dell’offerta lavorativa conseguenze

Il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua può comportare conseguenze significative. In particolare:

  • la decadenza dall’iscrizione alle liste del collocamento mirato, con la conseguente perdita del diritto alla chiamata numerica o nominativa;

  • la possibilità di essere cancellati temporaneamente o definitivamente dalle liste, a seconda della gravità e della reiterazione del rifiuto;

  • la perdita delle agevolazioni collegate all’iscrizione, comprese quelle legate al collocamento mirato.

Queste disposizioni trovano fondamento nella stessa Legge 68/1999, negli articoli che regolano la gestione delle liste e le procedure di avviamento al lavoro, nonché nei regolamenti regionali che ne disciplinano l’attuazione.

 

Differenza tra offerta congrua e non congrua

È importante sottolineare che il rifiuto è sanzionabile solo se riguarda un’offerta congrua.

Un’offerta può non essere considerata congrua se:

  • le mansioni proposte non sono compatibili con le condizioni di salute e con la capacità lavorativa residua;

  • la sede di lavoro risulta eccessivamente distante o non raggiungibile con mezzi pubblici adeguati;

  • la proposta non garantisce un inquadramento contrattuale o retributivo in linea con i contratti collettivi nazionali.

In questi casi, il rifiuto non comporta la cancellazione dalle liste né altre sanzioni.

 

Normativa di riferimento

Il quadro normativo che regola il collocamento mirato e le conseguenze del rifiuto dell’offerta lavorativa comprende:

  • Legge 68/1999: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

  • D.Lgs. 150/2015: riordino delle politiche attive del lavoro, con riferimento agli obblighi di partecipazione attiva da parte dei beneficiari;

  • Decreti regionali attuativi, che definiscono i criteri di congruità dell’offerta e le procedure di cancellazione dalle liste.

 

 

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