Quota d’obbligo e computo dei lavoratori: chi rientra e chi è escluso
23.01.2026

Quota d’obbligo e computo dei lavoratori: chi rientra e chi è escluso

Quota d’obbligo e computo dei lavoratori: chi rientra e chi è escluso

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità e delle categorie protette, introducendo per i datori di lavoro pubblici e privati specifici obblighi di assunzione.
Elemento centrale della normativa è la quota d’obbligo, il cui rispetto dipende da un corretto computo dei lavoratori presenti in azienda.

Comprendere come si calcola l’organico e quali lavoratori concorrono alla copertura della quota è fondamentale per adempiere correttamente agli obblighi di legge.

 

Cos’è la quota d’obbligo

La quota d’obbligo rappresenta il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad occupare in base alla dimensione dell’organico complessivo.

In base alla Legge 68/99, l’obbligo scatta quando l’azienda occupa 15 o più dipendenti e prevede:

  • 1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% del personale occupato (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18) da 51 a 150 dipendenti;
  • 7% del personale occupato (Articolo 1) e 1% dei personale occupato (Articolo 18) se sono presenti più di 151 dipendenti.
     

Il computo dell’organico aziendale

Il computo della quota d’obbligo non coincide automaticamente con il numero totale dei dipendenti.
La normativa stabilisce infatti chi rientra e chi è escluso dal calcolo dell’organico ai fini dell’obbligo.

Il computo deve essere effettuato considerando la base occupazionale effettiva, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 68/99 e dalle relative disposizioni applicative.

 

Chi rientra nel computo

Rientrano nel computo dell’organico, in linea generale:

  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • lavoratori a tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • lavoratori part-time, computati in proporzione all’orario svolto.
     

Chi è escluso dal computo

Sono invece esclusi dal computo dell’organico:

  • lavoratori assunti con contratti a termine di durata pari o inferiore a 6 mesi;
  • lavoratori in somministrazione presso l’azienda utilizzatrice;
  • lavoratori con contratto di lavoro intermittente;
  • lavoratori a domicilio;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • ulteriori categorie escluse secondo le disposizioni normative vigenti.

Le esclusioni incidono direttamente sul calcolo della quota d’obbligo e devono essere valutate con attenzione.

 

Lavoratori disabili già impiegati e computo della quota

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i lavoratori disabili già presenti in azienda.
La normativa consente di computare nella quota di riserva anche lavoratori non assunti ai sensi della L. 68/99, purché in possesso di specifici requisiti.

Possono essere computati nella quota d’obbligo i lavoratori che presentano:

  • una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
  • una disabilità intellettiva o psichica pari o superiore al 45%;
  • minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria delle tabelle di guerra.

In presenza di tali condizioni, il lavoratore concorre alla copertura della quota, anche se l’assunzione è avvenuta prima dell’insorgenza dell’obbligo o al di fuori del collocamento mirato.

 

Importanza del prospetto informativo

Il corretto computo dell’organico e dei lavoratori disabili rappresenta la base per la compilazione del prospetto informativo, che i datori di lavoro obbligati devono trasmettere entro il 31 gennaio in caso di variazioni rilevanti.

Errori nel computo possono comportare:

  • una errata determinazione della quota d’obbligo;
  • la mancata o tardiva copertura della quota;
  • l’applicazione di sanzioni amministrative.
     

 

Sei un’azienda e vuoi saperne di più sull’applicazione della Legge 68/99? Contattaci.

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