
Permessi e congedi per chi assiste familiari con disabilità: cosa prevede la normativa
Cos'è la Legge 104/92
La Legge 104 è stata promulgata il 5 febbraio 1992 ed è anche nota come "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità".
La normativa garantisce “il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società" e rappresenta un importante strumento normativo in Italia per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Le finalità della Legge 104 del 1992 sono:
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garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, promuovendo l'inclusione sociale e l'uguaglianza di opportunità;
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favorire l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, consentendo loro di partecipare attivamente alla vita sociale, educativa e lavorativa;
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assicurare il sostegno e l'assistenza necessari alle persone con disabilità e ai loro familiari, al fine di garantire una migliore qualità di vita;
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promuovere l'accessibilità, predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.
Permessi retribuiti Legge 104/92
I lavoratori dipendenti che assistono persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92 possono beneficiare di 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche in ore.
Questi permessi possono essere richiesti da:
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la persona con disabilità per sé stessa;
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genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità grave;
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coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto;
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parenti o affini entro il 2° grado (es. fratelli, sorelle);
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parenti o affini entro il 3° grado, solo se i genitori o il coniuge della persona disabile hanno compiuto 65 anni, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti.
I giorni di permesso sono coperti da contribuzione figurativa, non incidono su ferie o trattamento di fine rapporto (TFR) e devono essere comunicati preventivamente al datore di lavoro, nel rispetto dell’organizzazione aziendale.
Congedo straordinario retribuito
Il congedo straordinario retribuito, previsto dall’art. 42, comma 5 del D. lgs. 151/2001, permette di assistere un familiare con disabilità grave per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, anche frazionabili.
Il congedo spetta secondo un ordine di priorità:
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Coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente o convivente di fatto con la persona disabile grave.
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Padre o madre (anche adottivi o affidatari), solo se il coniuge convivente è assente, deceduto o affetto da patologie invalidanti.
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Figli conviventi della persona disabile grave, in mancanza delle figure precedenti.
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Fratelli o sorelle conviventi, se non vi sono coniuge, genitori o figli conviventi idonei.
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Parente o affine entro il 3° grado convivente, solo qualora tutte le categorie precedenti siano assenti o affette da patologie invalidanti.
La convivenza con il familiare disabile deve essere già instaurata prima dell’inizio del congedo e deve continuare per tutta la sua durata. La convivenza può essere comprovata tramite certificato di residenza o autocertificazione.
Indennità e contribuzione figurativa
Durante il congedo straordinario:
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Il lavoratore percepisce un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile, comprensiva di emolumenti fissi e continuativi, entro un tetto massimo stabilito annualmente (nel 2025 pari a circa € 57.038,00 annui);
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Tale indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente rimborsata dall’INPS, che versa anche la contribuzione figurativa per il periodo di assenza.
Come richiedere permessi e congedi
Per accedere ai benefici è necessario:
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presentare domanda all’INPS tramite portale online o Patronato;
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allegare la certificazione di handicap grave rilasciata dalla Commissione medica;
- per il congedo straordinario, allegare autocertificazione di convivenza o residenza comune.
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