Legge 68/99: l’avviamento numerico
20.09.2024

Legge 68/99: l’avviamento numerico

 

Categorie protette: gli obblighi previsti dalla Legge 68/99 per le aziende

 

La Legge 68/99, promulgata il 12 Marzo del 1999, nota anche come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" sancisce l'obbligo per le aziende, siano esse pubbliche o private, di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva.

Il testo normativo nello specifico prevede, in base alle dimensioni dell'azienda, le seguenti disposizioni:

  • 1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;

  • 2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;

  • 7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18), da 51 a 150 dipendenti;

  • 7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1% dei lavoratori occupati (Articolo 18), se sono presenti più di 151 dipendenti.

 

L’avviamento numerico: di cosa si tratta

 

L'avviamento numerico previsto dalla Legge 68/99, noto anche come "chiamata numerica", è un processo che fa parte del sistema di collocamento obbligatorio per le persone appartenenti alle categorie protette in Italia. 

Questa procedura è stata progettata per garantire l'assunzione di lavoratori disabili attraverso un sistema basato su una graduatoria numerica, rimuovendo così la discrezionalità nella selezione e garantendo equità ed efficienza nel processo di inserimento lavorativo. Nella graduatoria viene attribuito un punteggio ai candidati in base a diversi criteri, tra cui:

  • l'anzianità di iscrizione;

  • la percentuale di invalidità;

  • il reddito.

 

Questa graduatoria serve a classificare le persone appartenenti alle categorie protette in modo oggettivo, permettendo alle aziende di selezionare i candidati in base a un ordine prestabilito

 

Jobs Act: gli aggiornamenti dell’avviamento numerico

 

Le modifiche alla Legge 68/99 introdotte a partire dal 2015, attraverso una serie di normative e documentazioni note come "Jobs Act", hanno apportato diversi cambiamenti in materia di collocamento mirato e lavoratori appartenenti alle categorie protette. 

 

In particolare con il D.Lgs. n. 151/2015, l'art. 7 della Legge 68/99 è stato modificato, superando la disciplina che regolamentava l'avviamento numerico del personale appartenente alle categorie protette.

Ad oggi, per adempiere all'obbligo di legge, le aziende possono assumere lavoratori disabili tramite richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula di convenzioni. Tuttavia, il servizio pubblico può ancora avvalersi dell'avviamento numerico qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i termini indicati.

 

È possibile richiedere agli uffici competenti di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco previsto dall'art. 8, basandosi sulle qualifiche richieste per la specifica posizione lavorativa. Questo approccio offre maggiore flessibilità alle aziende nella selezione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, consentendo loro di valutare direttamente i candidati tramite colloqui interni. Prima di queste modifiche, la chiamata nominativa era limitata ad alcuni casi specifici e rappresentava un'eccezione, mentre ora è uno strumento di inserimento lavorativo standard, integrativo alla chiamata numerica

 

Da diversi anni, le competenze del collocamento in generale, e quindi anche del collocamento obbligatorio, sono state trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni e alle Province. A livello regionale e provinciale è dunque presente il servizio per l’inserimento lavorativo dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, che provvedono alla programmazione, all’attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari della legge.

 

Nel caso di mancata assunzione entro il termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, spetta ai centri per l’impiego avviare i lavoratori, secondo l’ordine numerico di graduatoria, per la qualifica richiesta. La non tempestività nell’inoltrare la richiesta o la mancata assunzione entro il termine, comporta, come previsto dalla Legge 68/99, l’applicazione di sanzioni amministrative.


 

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